Statuto
In data 25 marzo 2004 l’Assemblea dei Soci della già costituita ASSOCIAZIONE SOCIETA’ CULTURALE BIBLIOTECA PIANI, all’unanimità delibera di abrogare il precedente statuto che la regolava e redige il seguente nuovo statuto:
Statuto dell’Associazione Culturale Biblioteca Piani
Articolo 1 – Denominazione e sede
La già costituita associazione assume la denominazione ufficiale “ASSOCIAZIONE CULTURALE BIBLIOTECA PIANI” ed ha la sua sede sociale in Bolzano, via Dolomiti 9.
Articolo 2 – Scopo
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa persegue la finalità principale di promuovere lo sviluppo culturale, sociale, intellettivo e religioso nel Rione Piani di Bolzano, nel quale opera.
- E’ caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L’attività dell’associazione si esplica attraverso i seguenti gruppi:
- GRUPPO BIBLIOTECA
Gestisce e cura la biblioteca pubblica locale dell’associazione e cura la scelta e l’acquisto dei libri, la manutenzione, il prestito e la consultazione, è presente nelle ore d’apertura, favorisce con specifiche iniziative la promozione della lettura e tiene contatti con le scuole ed altre associazioni per iniziative comuni. Scopo principale è quello di favorire la formazione di base e l’educazione permanente delle persone del quartiere. L’attività della biblioteca e l’organizzazione del gruppo sono definiti da un apposite regolamento. - GRUPPO CULTURALE
Organizza varie attività quali dibattiti, conferenze, relazioni, mostre d’arte, cineforum, concerti ecc. allo scopo di promuovere l’educazione sociale, civica, musicale e religiosa. L’informazione e la sensibilizzazione della popolazione del rione alle varie problematiche sociali stanno alla base delle iniziative del gruppo. Programma inoltre gite culturali in Italia e all’estero per visitare città d’arte o mostre di particolare interesse. - GRUPPO REDAZIONE “PIANISSIMO”
Ad esso compete la redazione del giornalino e di essa fanno parte i vari collaboratori occasionali. Tramite il notiziario “Pianissimo” la popolazione viene, tra l’altro, informata, di norma a cadenza mensile, sulle iniziative svolte e su quelle programmate dall’associazione e dalle associazioni del centro parrocchiale, dalla parrocchia, dalla scuola materna e dalla scuola elementare. - GRUPPO TEATRALE
Costituito dalla FI.PIA. (Filodrammatica Piani), diffonde l’attività teatrale nel rione con l’allestimento di recite, rappresentazioni, commedie in proprio o in compartecipazione con altre associazioni. - GRUPPO SOCIALIZZANTE
Favorisce gli incontri tra le persone ed i nuclei familiari per cercare di agevolare la conoscenza, l’amicizia e lo scambio di esperienze. - GRUPPO BRICOLAGE:
Si ritrova nella sede dell’associazione per eseguire piccoli lavori manuali da utilizzare in diverse circostanze e nelle maggiori festività religiose quail addobbi natalizi e pasquali, corone d’avvento, candele ecc.
Si occupa inoltre della creazione e della realizzazione dei costumi per il gruppo teatrale. - GRUPPI DIVERSI
E’ data la possibilità di costituire altri gruppi.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Soci
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- I Soci dell’Associazione sono, al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, i seguenti Signori: Bertasi Renza, Bez Claudio, Caroli Maria Grazia, Corsani Enrico, Gobetti Claudio, Peranzoni Debora, Peranzoni Michela, Rizzi Claudia, Rogato Candida, Rossi Matteo, Sciortino Maria, Sommacal Manuela, Rita Loretta Tognoni.
- Il parroco della parrocchia “San Giuseppe” ai Piani o un suo delegato è socio di diritto, ed è esonerato dal pagamento della quota sociale.
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Domanda di ammissione a Socio
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 6 – Diritti dei Soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Articolo 7 – Decadenza dei Soci
- I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea
- L’associato radiato non può essere più ammesso nell’Associazione.
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti.
Articolo 9 – Assemblea
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberative dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Articolo 10 – Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio, eccezione fatta per le delibere in materia di scioglimento dell’Associazione, per le quali non è ammessa delega.
- All’Assemblea si possono esprimere pareri sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno e solo su questi ultimi è possibile deliberare.
Articolo 11 – Compiti dell’Assemblea
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare il rendiconto economico e finanziario, esaminare ed approvare il bilancio preventivo e la relazione sull’attività programmate;
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dei revisori dei conti, e dei responsabili dei gruppi e/o dei rappresentanti dell’associazione nei gruppi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- Le votazioni dell’Assemblea avvengono, di norma, a scrutinio palese, salvo sia richiesto da almeno due intervenuti o si ravvisi l’opportunità di procedure a scrutinio segreto come, in linea di massima, nel caso di nomina degli Organi sociali.
Articolo 12 – Validità assembleare
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soggetti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A ciascuno degli intervenuti spetta un solo voto, salvo delega.
- L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soggetti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto intervenuti.
Articolo 13 – Assemblea straordinaria
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria avviene con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria a cura del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia stata fatta domanda in tal senso da almeno un terzo dei Soci.
- L ‘assemblea straordinaria delibera fondamentalmente sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: quattro sono eletti tra i Soci stessi dall’Assemblea Generale dei Soci; il quinto è il parroco della parrocchia “San Giuseppe” ai Piani o un suo delegato.
- Nella prima riunione, convocata dal Presidente uscente o, in caso di impedimento, dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti:
- il Presidente che è il legale rappresentante dell’Associazione;
- il Vicepresidente;
- il Segretario con funzioni di tesoriere;
- Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio rimane in carica anche dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea dei Soci.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di essere retribuiti in virtù di proprie competenze specifiche per attività professionali a favore dell’Associazione.
Articolo 15 – Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 16 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, previo controllo dei Revisori dei Conti, all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo repute necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell’assemblea dei Soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
- determinare l’ammontare delle quote sociali annue ed il termine per il versamento.
Articolo 18 – Il bilancio
- Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti e successivamente all’approvazione assembleare.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- La durata dell’incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre il termine del suo mandato, fino alla nomina del nuovo Presidente.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
- La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre la scadenza del mandato, fino alla nomina del nuovo Vicepresidente.
- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
- La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre la scadenza del mandato, fino alla nomina del nuovo Segretario.
Articolo 19 – Il Presidente
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- La durata dell’incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre il termine del suo mandato, fino alla nomina del nuovo Presidente.
Articolo 20 – Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
- La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre la scadenza del mandato, fino alla nomina del nuovo Vicepresidente.
Articolo 21 – Il Segretario
- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
- La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre la scadenza del mandato, fino alla nomina del nuovo Segretario.
Articolo 22 – Pluralità di cariche nel Consiglio Direttivo
E’ ammessa l’assunzione congiunta della carica di Segretario e di Vicepresidente.
Articolo 23 – Revisori dei conti
- I Revisori dei Conti, in numero di due, sono eletti tra i Soci stessi dall’Assemblea Generale dei Soci; i Revisori dei Conti non possono essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo.
- I Revisori dei Conti rimangono in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- I Revisori dei Conti controllano i conti della Associazione Culturale, controllano il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea, quindi vigilano sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell’Associazione
Articolo 24 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 25 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e da altri eventuali proventi vari.
Articolo 26 – Clausola compromissoria
- Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con finzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
- La parte che vorrà sottopone la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
- L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
- L’arbitrato avrà sede in Bolzano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, attenendosi al criterio generale secondo il quale la destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, attenendosi al criterio generale secondo il quale la destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Statuto approvato all’unanimità degli intervenuti nell’Assemblea dei Soci del 25 marzo 2004.
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. La durata dell’incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli rimane in carica anche oltre il termine del suo mandato, fino alla nomina del nuovo Presidente.
